A seguito della riapertura dei termini di cui al decreto legge omnibus, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e partecipazioni (posseduti al 1° gennaio 2024):
la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024;
le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.
13, Settembre 2024
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11, Settembre 2024
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Ad agosto è entrata in vigore la Legge 105.2024, riguardante il provvedimento “Salva Casa”. Le nuove norme consentono di sanare alcune difformità edilizie, tramite una semplificazione delle procedure di regolarizzazione, da cui restano tuttavia esclusi gli abusi di grave entità.
Le principali novità introdotte riguardano:
- Recupero dei sottotetti: al fine di agevolarne il recupero, si prevede che questo possa essere eseguito anche quando non sia possibile rispettare le distanze minime tra edifici e dai confini, purché vengano rispettati i limiti vigenti all’epoca di realizzazione dell’edificio, che sia rispettata l’altezza massima prevista dal titolo e che non siano apportate modifiche oltre le pareti perimetrali.
- Agibilità: sono previste deroghe ai parametri relativi all’abitabilità degli appartamenti. Per l’altezza minima il limite passa da 2,70 metri a 2,40 metri, mentre la superficie minima scende da 28 mq. a 20 mq. per un monolocale e da 38 mq. a 28 mq. per un bilocale.
- Mutamento di destinazione d’uso: viene sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, ferma restando la discrezionalità dei singoli Comuni di fissare specifiche condizioni, purché avvenga all’interno della stessa categoria o tra categorie funzionali omogenee.
- Tolleranze costruttive: le opere edilizie che non rispettano le tolleranze costruttive, ma che rientrano entro limiti percentuali diversi in relazione alla superficie della singola unità, non costituiscono violazione edilizia.
- Condominio: si distingue tra difformità delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, pertanto se nell’immobile condominiale esiste un abuso non sarà più vietato al singolo condomino di effettuare modifiche interne all’abitazione e viceversa.
- Accertamento di conformità: il requisito di doppia conformità, necessario per ottenere la sanatoria degli interventi abusivi è ora necessario esclusivamente per i casi di difformità totale, mentre decade per le difformità più lievi.
- Sanatoria: il rilascio del SCIA in sanatoria è subordinato al pagamento di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile. Questo, determinato dal responsabile del procedimento, non può essere inferiore a 1.032 euro e superiore a 10.328 euro.
Qualora l’intervento risulti conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento di presentazione della domanda che della realizzazione, l’importo è stabilito in misura non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 5.164
28, Agosto 2024
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10, Luglio 2024
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